Bilanci

D.lgs 33/2013
articolo 29 comma 1 e comma 1-bis

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


Nota:

Bilancio Unico di Previsione d'esercizio 2026 (prospetti)

Tipologia: bilancio preventivo
Anno: 2026

Allegati

File con estensione generica Bilancio Unico di Previsione d'esercizio 2026 (prospetti): sissa_schemi_bilancio_previsione_2026.ods
(Pubblicato il 16/12/2025 - Aggiornato il 16/12/2025 - 95 kb - generica)
Pubblicato il 16-12-2025 aggiornato al 16-12-2025
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